Descrizione
L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e art. 5).
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno per poter essere iscritti nell’albo a gennaio dell’anno successivo.
La commissione elettorale comunale procede all'aggiornamento dell’albo (iscrizioni e cancellazioni) nel mese di gennaio di ogni anno.
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
assistere il presidente di seggio;
apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione;
identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale;
compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante;
vidimare la tessera elettorale;
certificare che l'elettore abbia votato;
redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
La domanda di iscrizione all'albo: è volontaria, gratuita e dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
6) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 75° anno di età (esclusione dal poter svolgere la funzione);
7) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422.
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2025, 09:49